Agevolazioni fiscali e imposte
1. Accisa (Imposta erariale di consumo)
Applicata ai metri cubi di gas consumati, con aliquote differenziate per
- zone territoriali: Nazionale – Territori Ex Cassa del Mezzogiorno, secondo il D.P.R. 218 del 1978 (ovvero: le province di Frosinone e Latina; alcuni comuni delle province di Rieti, Roma, Ascoli Piceno; Capraia, isola d’Elba, isola del Giglio; le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna, Basilicata, Calabria.)
- tipologia di utilizzo: – Uso domestico, impiego del gas naturale destinato alla combustione: in unità immobiliari e loro pertinenze aventi una funzione abitativa; in uffici pubblici, istituti di credito, istituti scolastici, studi professionali e nei locali delle imprese posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva. – Uso non domestico, tutti gli impieghi del gas naturale realizzati per lo svolgimento di attività in locali non destinati ad usi abitativi, quali: nelle attività industriali produttive di beni e servizi, artigianali ed agricole; nel settore della distribuzione commerciale; negli esercizi di ristorazione e nel settore alberghiero; negli impianti sportivi; in attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti; negli ospedali, poliambulatori per fisioterapia, case di cura; impieghi per la cremazione dei defunti; impieghi da parte degli enti fiera; impieghi in biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari; in lavanderie, anche self-service ed esercizi similari,; nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze domestiche..
- scaglioni di consumo: fasce di consumo calcolate come somma dei volumi consumati nel corso dell’anno a partire dal mese di gennaio.
Sono esentati dal pagamento di entrambe le imposte tutte le aziende che usano il gas per scopi rientranti nelle seguenti casistiche: nei processi mineralogici; nei processi elettrolitici o metallurgici; per la riduzione chimica.
L’applicazione è regolata dal Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995).
L’agevolazione non è automatica, il cliente deve richiedere l’applicazione compilando l’apposita documentazione MODULO
2. Addizionale Regionale
L’addizionale regionale, si applica alla fornitura di gas con le stesse regole dell’accisa. i valori sono definiti dalle singole Regioni a statuto ordinario, non si applica per le Regioni a statuto speciale:
La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
3. IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
- Aliquote vigenti:
- 10% per usi domestici per i primi due scaglioni (fino a 480 Smc/anno).
- 22% per consumi superiori a 480 Smc/anno e per usi non domestici e sulle quote fisse.
Per quanto riguarda, invece, gli usi non domestici, possono usufruire dell’aliquota IVA al 10%: le aziende agricole; le aziende che utilizzano il metano al fine di produrre energia elettrica; le aziende che usano il gas in centrali di cogenerazione; le imprese manifatturiere ed estrattive, comprese quelle editoriali, poligrafiche e simili.
Energia Elettrica
Le forniture di energia elettrica sono soggette a due principali imposte:
1. Accisa (Imposta erariale) imposta indiretta applicata alla quantità di energia consumata (kWh):
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- L’aliquota ordinaria per usi domestici è pari a 0,0227 €/kWh.
- Sono previste esenzioni per i primi 150kWh/mese per domestici di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW e consumi inferiori a 220 kWh/mese, l’esenzione si riduce proporzionalmente ai prelievi eccedenti i 220kWh.
- Per usi diversi dalle abitazioni, le aliquote sono:
- Fino a 200.000 kWh/mese: 0,0125 €/kWh
- Oltre 200.000 kWh/mese: 0,0075 €/kWh.
2. IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)
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- Si applica sul totale della bolletta, comprensivo di corrispettivi, oneri e accisa.
- Aliquote vigenti:
- 10% per usi domestici e assimilati
- 22% per altri usi (es. attività commerciali).
- 10% imprese agricole, estrattive, manifatturiere e 10% usi condominiali, parti comuni di stabili composti da sole unità immobiliari ad uso domestico (non sono presenti locali commerciali, studi, laboratori)
- esenzione per Enti ed Organizzazioni quali NATO, ONU, enti diplomatici
MODULI PER RICHIESTA AGEVOLAZIONE